STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Le ninfe - GenovaGaya
ART.1
COSTITUZIONE, SEDE LEGALE, DURATA
E' costituita l'associazione di volontariato, ai sensi della legge 266/91, senza scopo di lucro, democratica, laica, apartitica, antitotalitaria, antifascista, antirazzista, antimaschilista, indipendente e libertaria denominata:
"Le Ninfe - GenovaGaya"
con sede a Genova in piazza Palermo 10/b.
L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali e delegazioni con delibera dell' Assemblea delle socie.
La durata dell'associazione è illimitata.
L'associazione si manterrà indipendente da altre associazioni nazionali o circuiti ricreativi nazionali non affiliandosi ad alcuna/o di esse/i, ferma restando la possibilità di collaborazione con qualunque ente o circuito o di collaborazione all'interno di qualunque rete o coordinamento di enti o persone si ritengano utili o necessarie.
ART. 2
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.
Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:
- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.
Qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione e' incompatibile con la qualità di socio.
L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle prestazioni e ai servizi, tutti erogati a titolo gratuito.
ART.3
VALORI
I valori ai quali si ispira l'associazione sono:
-il rispetto per ogni essere vivente, per ogni differente modo di essere, e il rifiuto delle discriminazioni;
-la promozione dell'uguaglianza dei diritti civili e umani, il rifiuto di ogni totalitarismo;
-la laicità e la democrazia delle istituzioni;
-la libertà di espressione e di autodeterminazione;
-la nonviolenza, la solidarietà, la partecipazione dei singoli individui alla costruzione della società;
-la democrazia interna, la partecipazione dei/delle soci/e alla vita dell'associazione e la trasparenza dei processi decisionali.
ART.4
SCOPI E FINALITA'
-promuovere l'affermazione e la tutela dei diritti civili della persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, queer, intersessuate, (di seguito "LGBTQI");
-sviluppare e promuovere una cultura laica e democratica che valorizzi le differenze di identità di genere e orientamento sessuale, anche nel contesto di quelle etniche e interrazziali;
-adottare strategie e collaborazioni con enti, altre associazioni e istituzioni con l'obiettivo di promuovere la piena uguaglianza dei diritti umani e civili di ogni individuo indipendentemente in particolare dal suo orientamento sessuale e di genere;
-sostenere per le persone transgender il diritto all'autodeterminazione del sesso anagrafico;
-combattere ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione;
-sostenere e diffondere ogni forma di espressione artistica e culturale realizzata dalle persone LGBTQI, in particolare attraverso dibattiti, seminari, convegni, pubblicazioni, mostre, divulgazione;
-promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro, anche con l'impegno in campagne di prevenzione e con interventi di informazione nelle scuole.
-favorire la socializzazione per le persone LGBTQI e favorire l'accoglienza e l'ascolto;
-utilizzare i locali della sede per offrire un luogo di incontro e dibattito.
ART.5
ASSOCIATE
Il numero delle socie è illimitato. Possono diventare socie tutte coloro che si riconoscono nel presente Statuto, e che accettano di attenersi allo Statuto stesso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto, regolamento e delibere degli organi sociali; devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.
In caso di mancata risposta entro i termini vige la regola del silenzio-assenso.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della quota associativa.
La quota associativa ordinaria verrà determinata annualmente, insieme alle modalità di tesseramento annuale, dal Consiglio Direttivo in carica.
Il rifiuto di iscrizione di una socia va motivato per iscritto, la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale che è di proprietà dell'associazione. Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non va a buon fine.
Contro l'eventuale rigetto della domanda, la richiedente può presentare reclamo, in merito al quale decide in via definitiva l'Assemblea delle Socie.
ART. 6
DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE
Le socie hanno diritto a:
-frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
-riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto;
-eleggere ed essere elette componenti degli organi dell'Associazione.
-recedere in qualsiasi momento dall'Associazione; le quote associative versate non sono rimborsabili per recesso ma solo per rigetto della domanda di ammissione;
-essere informate sulle decisioni prese di competenza del Consiglio Direttivo.
Le socie sono tenute al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile all'interno dei locali.
ART. 7
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto tutte le socie in regola col versamento della quota annuale.
Hanno diritto di voto per l'elezione degli organi direttivi e a candidarsi per le cariche negli organi direttivi le socie in regola col versamento e che hanno aderito all'associazione da almeno tre mesi.
ART.9
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA
La qualità di associata si perde:
a) per recesso, per decesso o quando l'associata sia stata dichiarata decaduta;
b) per mancato rinnovo della quota associativa entro due mesi dalla data di scadenza;
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, sentita l'interessata, può dichiarare decaduta la socia che:
1) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e/o nel Regolamento dell'Associazione;
2) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
3) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione tenendo un comportamento non adeguato.
La decadenza deve essere comunicata all'associata a mezzo di lettera raccomandata.
ART.10
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione funzionerà attraverso i suoi organi, che sono:
l'Assemblea delle socie, il Consiglio Direttivo, il Consigliere Responsabile Legale.
Tutte le cariche sociali non comportano alcun diritto ad emolumenti, retribuzioni o compensi.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare il pagamento di retribuzioni o compensi a favore di prestatori d'opera e/o collaboratori.
ART.11
L'ASSEMBLEA DELLE SOCIE
L'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla, e comunque almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo ha peraltro l'obbligo di convocare l'Assemblea delle Socie quando le venga presentata formale richiesta, da parte di 1/5 delle socie in regola con il versamento della quota associativa.
La convocazione viene effettuata, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante pubblica affissione nei locali dell'Associazione della lettera di convocazione, e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto anche a informare le socie della convocazione mediante i mezzi da questi indicati all'atto della domanda di ammissione.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, approva i bilanci, elegge il Consiglio Direttivo, decide in via definitiva in merito ai reclami contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di sospensione ed espulsione delle socie, e di rigetto della domanda di ammissione.
L'assemblea approva il regolamento interno.
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà delle associate in regola con il versamento della quota associativa. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza, e sono valide qualunque sia il numero delle intervenute.
Per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà delle associate.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.
Nelle Assemblee delle Socie sono ammesse le deleghe. Ogni socia votante può rappresentare non più di una delega. La delega deve essere presentata in forma scritta e firmata dalla socia delegante.
Nelle votazioni per l'elezione degli organi direttivi non sono ammesse deleghe.
ART.12
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da tre a nove Consiglieri/e; il numero delle componenti viene determinato in sede di elezione dall'Assemblea anche in base al numero delle candidate.
Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza politica dell'Associazione e deve eseguire le delibere dell'Assemblea e formulare e impegnarsi per mettere in atto i programmi di attività sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni anno dall'Assemblea delle Socie; le componenti uscenti sono rieleggibili. Possono candidarsi per gli organi direttivi le socie che hanno aderito all'associazione da almeno tre mesi.
Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno gli incarichi delle singole componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Consigliere Rappresentante Legale o dietro richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso.
La seduta è valida se costituita almeno dalla metà più uno delle componenti.
Qualora la totalità delle componenti fosse favorevole a farlo e ve ne fosse la possibilità tecnica, in via eccezionale la seduta può anche tenersi per via telematica o a distanza, o con singole componenti collegate a distanza, sempre nel rispetto della possibilità per tutte di dibattere proficuamente i punti dell'ordine del giorno.
Nel caso che, nel corso dell'anno, vengano a mancare una o più componenti, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla sostituzione delle componenti mancanti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Nel caso in cui venga meno la maggioranza delle componenti originarie del Consiglio, si procederà a nuova integrale elezione da parte dell'Assemblea.
Al Consiglio Direttivo spetta di determinare annualmente l'ammontare della quota associativa, di deliberare l'ammissione e la decadenza delle socie, di redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo, di eleggere al proprio interno il Consigliere Rappresentante Legale, di attribuire al proprio interno incarichi specifici, nonché di deliberare l'accettazione delle erogazioni di contributi periodici e/o straordinari da parte delle socie.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della socia mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione, per i seguenti motivi:
- inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi e delle sue associate;
- sabotaggio al buon andamento della gestione dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, o altro di proprietà dell'Associazione;
- danno morale o materiale all'Associazione, ai locali, alle attrezzature.
Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea delle Socie.
ART.13
CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE LEGALE
Il/la Consigliere/a Rappresentante Legale viene eletta dal Consiglio Direttivo tra le sue componenti e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
ART.14
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote versate dai Soci, dai contributi volontari, da eccedenze degli esercizi annuali, da erogazioni, donazioni e lasciti, da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
ART.15
FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento sono:
le quote annuali di tesseramento dei Soci, i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, i proventi occasionali derivanti dalla gestione diretta di attività marginali, contributi pubblici e dei privati, contributi per eventuali servizi gestiti in convenzione con l'ente pubblico.
ART.16
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 Aprile successivo; da esso devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
ART.17
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si scioglierà:
-per impossibilità di conseguire lo scopo;
-per impossibilità di finanziamento;
-per il venir meno della pluralità dei Soci;
-per deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole dei 3/4 dei/lle soci/e in regola con il versamento delle quote associative.
Disposto lo scioglimento dell'Associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio ai sensi di legge; sarà compito dell'Assemblea delle Socie nominare le persone che provvederanno alla liquidazione, e deliberare in merito alla scelta dell'organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, cui devolvere il patrimonio liquidato, salvo disposizioni di legge.
ART.18
RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in tema di associazioni di volontariato prive di scopo di lucro.
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