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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
ARCILESBICA"Le ninfe"
ART. 1: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
E' costituita un'Associazione di volontariato, ai sensi della legge 266/91, culturale, laica, antifascista, antirazzista, di donne, denominata:
ARCILESBICA "Le Ninfe"
con sede nel comune di Genova, all'indirizzo determinato dall'Assemblea delle socie.
La durata dell'Associazione è illimitata.
ARCILESBICA "Le Ninfe" aderisce ad ARCILESBICA NAZIONALE e, in via indiretta, ad ARCI, dichiarando di condividerne le finalità e di recepire i contenuti dei loro Statuti.
L'associazione adotterà la tessera sociale predisposta da ARCILESBICA NAZIONALE, contraddistinta con il timbro "ARCILESBICA Le Ninfe".
ART. 2: CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.
Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dalla Segreteria.
Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:
- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.
Qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione e' incompatibile con la qualità di socio.
L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle prestazioni e ai servizi, tutti erogati a titolo gratuito.
ART. 3: SCOPI - OGGETTO
Creare con ogni mezzo consentito le condizioni affinché alle lesbiche siano riconosciuti alcuni fondamentali diritti che sono:
- il diritto allo sviluppo armonioso dell'identità ed una visibilità sociale orgogliosa di sé;
- il diritto alla tutela del benessere psicofisico;
- il diritto all'educazione sessuale impartita all'interno dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto dell'orientamento sessuale e affettivo;
- il diritto al riconoscimento sociale e giuridico della partner;
- il diritto all'accesso all'adozione, all'avere figli servendosi dei mezzi messi a disposizione dalla scienza;
- il diritto a lavorare senza subire discriminazioni o molestie di sorta a causa del proprio orientamento sessuale.
Adottare strategie e collaborazioni con Enti, Associazioni e Istituzioni affinché i diritti suddetti vengano estesi ad ogni individuo indipendentemente dal suo orientamento sessuale e di genere.
Combattere ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di volontarie, operatrici/ori, lavoratrici/ori pubblici e privati, educatrici/ori ed insegnanti.
Fornire servizi di supporto socio/psicologico, di educazione alla salute, linee di telefono amico e gruppi di aiuto, al fine di salvaguardare il diritto alla salute fisica e psicologica. Incentivare la produzione e la programmazione culturale al fine di facilitare la socializzazione e il dialogo tra la comunità LGBT (Lesbo Gay Bisessuale Trans) e tutte le componenti della società civile, nonché favorire una migliore conoscenza e comprensione delle problematiche relative.
Favorire una maggiore consapevolezza sul tema dei diritti civili e lottare per abolire ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle persone e delle coppie omosessuali.
Perseguire la comunicazione attiva con tutti i movimenti che si pongono sul terreno della libertà sostanziale delle persone, essere forza di pressione nei confronti delle istituzioni e delle forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie al fine di contribuire a un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui.
Utilizzare i locali della sede per offrire un luogo di incontro e dibattito, favorire l'accoglienza e l'ascolto, dare supporto psicologico, sviluppare una cultura laica e democratica che valorizzi le differenze di identità di genere, orientamento sessuale, nonché quelle etniche e interrazziali.
Promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro, con l'impegno in campagne di prevenzione e con interventi di informazione nelle scuole.
ART. 4: ASSOCIATE - DIRITTI E DOVERI
L'Associazione è costituita e diretta da donne.
Il numero delle associate è illimitato; possono diventare socie tutte coloro che si riconoscono nel presente Statuto, e che accettano di attenersi allo Statuto stesso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il tesseramento è aperto anche alle donne trans presentate dalle associazioni transessuali e transgender con cui ArciLesbica collabora.
Le associate sono tenute al versamento della quota associativa, all'atto del quale riceveranno la tessera ARCILESBICA e il loro nominativo verrà annotato nel libro delle socie.
Le associate hanno diritto a:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto;
- eleggere ed essere elette componenti degli organi dell'Associazione.
- eleggere ed essere elette, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato, componenti degli organi di direzione, di garanzia e di controllo, di ARCILESBICA NAZIONALE.
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione; le quote associative versate non sono rimborsabili.
Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile all'interno dei locali.
Le associate possono essere sostenitrici e ordinarie. Esse si distinguono esclusivamente per l'ammontare della quota associativa versata: la quota associativa ordinaria verrà determinata annualmente, insieme alle modalità di tesseramento annuale, dalla Segreteria in carica, entro il mese di Dicembre in relazione all'anno successivo; la quota associativa sostenitrice verrà determinata liberamente dalle associate in base alle proprie disponibilità economiche e versata in parte come quota associativa ordinaria e in parte quale liberalità a favore dell'Associazione. Il versamento di una quota associativa sostenitrice non comporta pertanto un ampliamento dei diritti sociali dell'associata, né alcun obbligo corrispettivo da parte dell'Associazione.
Coloro che desiderano essere ammesse come associate ordinarie o sostenitrici, devono presentare apposita domanda alla Segreteria, che provvederà a deliberarne l'accoglimento o il rigetto; contro l'eventuale rigetto della domanda, la richiedente può presentare reclamo, in merito al quale decide in via definitiva l'Assemblea delle Associate.
ART. 5: DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto solo le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.
ART. 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA
La qualità di associata si perde:
a) per recesso, per decesso o quando l'associata sia stata dichiarata decaduta;
b) per mancato rinnovo della quota associativa;
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria in persona della Presidente.
La Segreteria, inoltre, sentita l'interessata, può dichiarare decaduta l'associata che:
1) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e/o nel Regolamento dell'Associazione;
2) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
3) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione tenendo un comportamento non adeguato.
La decadenza deve essere comunicata all'associata a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione funzionerà attraverso i suoi organi, che sono:
l'Assemblea delle Associate, la Segreteria, la Presidente.
La Segreteria, inoltre, affida a due delle sue componenti le cariche di Tesoriera e di Revisora.
Tutte le cariche sociali non comportano alcun diritto ad emolumenti, retribuzioni o compensi.
La Segreteria ha la facoltà di deliberare il pagamento di retribuzioni o compensi a favore di prestatrici d'opera e/o collaboratrici.
ART. 8: L'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE
L'Assemblea si riunisce ogni volta che la Presidente o la Segreteria ritengano opportuno convocarla, e comunque almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. La Segreteria ha peraltro l'obbligo di convocare l'Assemblea delle Associate quando le venga presentata formale richiesta, mediante forma scritta, da parte di 1/10 delle associate in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
La convocazione viene effettuata mediante pubblica affissione nei locali dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, della lettera di convocazione, redatta dalla Presidente, e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, approva i bilanci, elegge la Segreteria, decide in via definitiva in merito ai reclami contro i provvedimenti della Segreteria di sospensione ed espulsione delle socie, e di rigetto della domanda di adesione.
L'assemblea approva il regolamento interno.
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà delle associate in regola con il versamento della quota associativa. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza, e sono valide qualunque sia il numero delle intervenute.
Per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.
Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.
ART. 9: SEGRETERIA
L'Amministrazione dell'Associazione è affidata alla Segreteria, composta da cinque a tredici componenti scelte tra le associate ordinarie e sostenitrici; il numero delle componenti, che deve essere sempre dispari, può variare a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno. La Segreteria ha la rappresentanza politica dell'Associazione.
La Segreteria è eletta ogni anno dall'Assemblea delle Associate; le componenti uscenti sono rieleggibili.
Essa designa al proprio interno gli incarichi delle singole componenti.
La Segreteria è convocata su iniziativa della Presidente o dietro richiesta di almeno due componenti della Segreteria stessa.
Nel caso che, nel corso dell'anno, vengano a mancare una o più componenti, la Segreteria stessa provvederà alla sostituzione delle mancanti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Nel caso in cui venga meno la maggioranza delle componenti originarie della Segreteria, si procederà a nuova integrale elezione da parte dell'Assemblea.
La Segreteria deve eseguire le delibere dell'Assemblea e formulare i programmi di attività sociale sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea.
Alla Segreteria spetta di determinare annualmente l'ammontare della quota associativa ordinaria, di deliberare l'ammissione e la decadenza delle associate, di redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo, di eleggere al proprio interno la Presidente, nonché di deliberare l'accettazione delle erogazioni di contributi periodici e/o straordinari da parte delle associate.
La Segreteria ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associata mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione, per i seguenti motivi:
- inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi e delle sue associate;
- sabotaggio al buon andamento della gestione dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, o altro di proprietà dell'Associazione;
- danno morale o materiale all'Associazione, ai locali, alle attrezzature.
Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea delle Associate.
ART. 10: LA PRESIDENTE
La Presidente viene eletta dalla Segreteria tra le sue componenti; Ella ha la rappresentanza legale dell'Associazione, resta in carica per un anno ed è rieleggibile.
La Presidente redige la lettera di convocazione dell'Assemblea delle Associate, convoca e presiede le riunioni della Segreteria.
In caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da una componente della Segreteria designata dalla Presidente stessa.
ART. 11: LA TESORIERA
È eletta dalla Segreteria tra le sue componenti, e ha il compito di tenere le scritture contabili, di raccogliere e verificare i giustificativi di spesa, di effettuare materialmente i pagamenti e i rimborsi, di redigere il bilancio consuntivo d'esercizio.
ART. 12: LA REVISORA
È eletta dalla Segreteria tra le sue componenti, e ha il compito di coadiuvare e controllare l'operato della Tesoriera, e di verificare le voci in bilancio.
ART. 13: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote versate dalle associate, dai contributi volontari, da eccedenze degli esercizi annuali, da eventuali donazioni effettuate dalle associate e da terzi, da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione. Le associate sostenitrici potranno, in base a delibera della Segreteria, erogare contributi periodici e/o straordinari.
ART. 14: FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento sono:
le quote annuali di tesseramento delle associate, i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, i proventi occasionali derivanti dalla gestione diretta di attività marginali, contributi pubblici e dei privati, contributi per eventuali servizi gestiti in convenzione con l'ente pubblico.
ART. 15: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; la Tesoriera è tenuta, sotto il controllo della Revisora, alla compilazione e alla redazione del bilancio consuntivo, che deve essere presentato dalla Segreteria all'Assemblea delle Associate per l'approvazione entro il 30 Aprile successivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
ART. 16: PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI ARCILESBICA NAZIONALE
L'individuazione e la nomina delle delegate di ARCILESBICA GENOVA da inviare all'Assemblea Nazionale e al Congresso Nazionale di ARCILESBICA NAZIONALE saranno effettuate per il 50% dall'Assemblea delle Associate e per il 50% dalla Segreteria.
ART. 17: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si scioglierà:
a) per impossibilità di conseguire lo scopo;
b) per impossibilità di finanziamento;
c) per il venir meno della pluralità delle associate;
d) per deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole dei 3/4 delle associate in regola con il versamento delle quote associative.
Disposto lo scioglimento dell'Associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio ai sensi di legge; sarà compito dell'Assemblea delle associate nominare le persone che provvederanno alla liquidazione, e deliberare in merito alla scelta dell'organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, cui devolvere il patrimonio liquidato, salvo disposizioni di legge.
ART. 18: RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in tema di associazioni di volontariato prive di scopo di lucro.
[APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLE SOCIE L'8 GIUGNO 2007]